Meno burocrazia o nuovi rischi? Il Digital Omnibus UE

Nel mese di novembre la Commissione Europea ha pubblicato la versione rinnovata della proposta di regolamento “Digital Omnibus”, un quadro normativo più snello per rilanciare la competitività dell’UE.

Sebbene la promessa sia quella di ridurre i costi per le imprese per oltre 5 miliardi di euro entro il 2029, le autorità di protezione dei dati e le ONG avvertono: la semplificazione rischia di trasformarsi in un campo minato per la certezza del diritto.

Analizziamo cosa cambierebbe davvero e come distinguere le opportunità concrete dalle potenziali trappole per la compliance di enti ed imprese.

​La promessa di Bruxelles: agevolare i processi di conformità

​La proposta di una riforma digitale nasce dalla consapevolezza che l’attuale quadro normativo, stratificatosi negli ultimi anni con l’introduzione di regolamenti per ogni settore digitale (il GDPR, l’AI ACT, il Data Act, il Data Governance Act, il Digital Operational Resilience Act, la direttiva NIS2, solo per citarne alcuni), ha creato un ecosistema estremamente complesso.

Ora il problema che Bruxelles cerca di risolvere è duplice: da un lato l’eccesso di oneri amministrativi che rallentano la competitività delle imprese, dall’altro l’incertezza legale derivante da norme che si sovrappongono.

​Per un’impresa o un ente pubblico, quindi, la riforma digitale dovrebbe tradursi in meno burocrazia e più risorse dedicate al core business. Tuttavia, come rilevato da NOYB (la ONG capitanata dall’avvocato e attivista Max Schrems), solo alcune delle modifiche previste nel Digital Omnibus soddisfano l’obiettivo legislativo di una semplificazione significativa e di un aumento della coerenza.

​La ridefinizione del “Dato Personale” e il rischio dell’approccio soggettivo

​Uno dei punti di maggiore attrito della riforma è ben illustrato nel report “Digital Omnibus Analysis V2.0” di NOYB. L’Associazione punta il dito contro la modifica all’Articolo 4 del GDPR, che introduce un approccio “soggettivo” alla definizione di dato personale. In sostanza, la proposta è quella di escludere alcuni dati “pseudonimizzati” dall’ambito di applicazione del GDPR.

Questa modifica si distanza notevolmente dalla giurisprudenza e dall’interpretazione fornita dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB) al concetto di pseudonomizzazione. Secondo il Comitato, infatti, gli “identificatori unici” ricavati da dati personali (come un hash) permettono comunque di isolare un utente e tracciarlo tra diversi database. Anche senza il nome in chiaro, quel codice univoco racconta chi sei.

Per tale ragione, NOYB avverte che la riforma creerebbe incertezza giuridica per tutte le organizzazioni interessate.

​Con la riforma, la Commissione Europea promette di eliminare la “Cookie Fatigue” (il fastidio derivante dalla costante proposizione dei banner per i cookie) permettendo agli utenti di esprimere una scelta unica direttamente dalle impostazioni del browser.

Anche in questo caso, emergono evidenti criticità.

​Le criticità di un punto di accesso unico

​Uno dei pilastri più pubblicizzati della riforma è l’istituzione del “Punto di Accesso Unico” (Single Access Point) per le notifiche degli incidenti informatici. Il principio che guida la Commissione è seducente: “segnala una volta, condividi molte volte”.

L’intento è liberare le imprese dalla gestione frammentata delle emergenze. Le imprese potranno notificare violazioni di dati e attacchi informatici tramite un unico portale gestito dall’ENISA, che coordinerà il flusso verso le DPAs, CSIRT e autorità finanziarie (DORA).

​L’analisi di NOYB invita alla prudenza.

​AI e dati sensibili: una deroga pericolosa

​Il “Digital Omnibus” interviene anche per semplificare l’attuazione dell’AI Act. La proposta permette di trattare dati particolari se ciò è strettamente necessario per evitare che l’AI generi bias o discriminazioni. Sul punto si sono espressi EDPB ed EDPS attraverso il parere congiunto 1/2026.

Ricerca Scientifica e AI: una nuova definizione legale

La riforma introduce per la prima volta nel corpo del GDPR una definizione legale di “ricerca scientifica” che include lo sviluppo tecnologico e la dimostrazione, anche a fini commerciali. Per il mondo AI, questo è un pilastro fondamentale: l’ulteriore trattamento per finalità scientifiche verrebbe considerato sempre compatibile con le finalità iniziali, eliminando la necessità di nuove basi giuridiche.

Rinviare la compliance AI è l’errore più grande

​Infine, la Commissione propone di posticipare l’applicazione di alcune norme per i sistemi di AI ad alto rischio al 2 dicembre 2027.

Fermare oggi i lavori di adeguamento (mappatura dei sistemi, valutazione d’impatto, governance dei dati) significa accumulare un “debito di compliance” insostenibile. Chi aspetta la “scadenza prorogata” rischia di trovarsi impreparato di fronte a un’ispezione ordinaria del Garante, che non ha bisogno dell’AI Act per sanzionare un algoritmo opaco o discriminatorio.

Da onere a vantaggio: come governare il cambiamento senza subirlo

​Di fronte a uno scenario normativo così incerto, dove la riforma digitale promette semplificazioni ma nasconde insidie, il rischio maggiore è l’inerzia.  Come abbiamo visto, le modifiche del Digital Omnibus, se approvate, andranno comunque trattate con competenza giuridica e visione strategica per evitare di cadere in trappole legali.

Le organizzazioni che hanno costruito un sistema di gestione della compliance ordinato e solido non temono i cambi di vento normativi. Che si tratti di GDPR, AI Act o delle nuove regole del Digital Omnibus, il principio non cambia: se la tua organizzazione ha processi chiari, ruoli definiti e una gestione oculata dei dati, la norma smette di essere un ostacolo e diventa un perimetro di sicurezza.

  • ​Ordine è efficienza: procedure snelle riducono gli errori e i tempi morti, non solo i rischi legali.
  • ​Compliance è fiducia: un’azienda che dimostra di saper governare i propri dati (e quelli dei clienti) vince sul mercato, specialmente quando i competitor cercano scorciatoie.

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